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Giudice Sportivo: Juventus squalificata, chiusa la Curva Sud per i cori anti Napoli

Curva Sud della Juventus chiusa per una giornata e ammenda di diecimila euro alla società bianconera. E’ questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al club torinese per i cori razzisti nei confronti di Napoli, dei napoletani e Koulibaly in occasione della gara di campionato giocata sabato scorso all’Allianz Stadium di Torino.
A cura di Maurizio De Santis
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Curva Sud della Juventus chiusa per una giornata (niente ultras contro il Genoa) e ammenda di diecimila euro alla società bianconera. E' questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al club torinese per i cori razzisti nei confronti del Napoli e dei napoletani, degli insulti ‘discriminatori e di matrice evidentemente razziale' rivolti al calciatore di colore, Kalidou Koulibaly. Una punizione attesa alla vigilia del verdetto in virtù del rapporto che gli ispettori federali avevano redatto: in 3, dislocati sotto le Curve e a centro del campo, avevano udito quelle contumelie nei confronti dei partenopei con l'aggravante della mancata riprovazione da parte del pubblico e, soprattutto, del mancato invito – attraverso lo speaker dell'impianto – a smettere.

Obbligo di disputare una gara con i settori “Tribuna Sud 1° e 2° anello” privi di spettatori ed ammenda di € 10.000,00: alla Soc. Juventus per cori insultanti di matrice territoriale – si legge nella nota del giudice sportivo -, reiterati ed aggravati dalla recidiva specifica, nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, provenienti dalla grande maggioranza dei tifosi assiepati nel settore interessato, e pertanto percepiti in tutto l’impianto, preceduti altresì, al 6° minuto del secondo tempo, da un coro discriminatorio di matrice evidentemente razziale nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Koulibaly, seppur non qualificato autonomamente come tale dai collaboratori della Procura federale nella loro segnalazione. Sanzione complessivamente disposta visti gli artt. 11 comma 3 e 12 comma 3 CGS, tenuto conto delle circostanze aggravanti anche per la recidiva, con assorbimento della facoltà di sospensione di cui all’art. 16 comma 2 bis CGS quanto alla fattispecie di denigrazione di matrice razziale.

Il Giudice Sportivo ha sanzionato anche il Napoli. Multa di 15 mila euro inflitta alla società partenopea per intemperanze di un tifoso che, poi successivamente arrestato, aveva divelto un sediolino e lo aveva scagliato contro i tifosi bianconeri del settore adiacente.

per avere un suo sostenitore, al 30° del primo tempo, lanciato un seggiolino nel settore occupato dalla tifoseria avversaria; sanzione applicata ai sensi degli artt.4 comma 3 CGS e 62 comma 2 NOIF (cfr C.S.A. del 13 gennaio 2017 – C.U. n. 129/CSA), sanzione attenuata per avere la Società concretamente operato a fini preventivi e di vigilanza con le Forze dell'Ordine, che peraltro hanno proceduto alla individuazione e all'arresto del responsabile.

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