Roma multata: nel derby i raccattapalle perdevano tempo
Derby vinto ma con multa. La Roma si ritrova con la beffa dopo la vittoria schiacciante sulla Lazio nell'ultima stracittadina. Il motivo? Semplice: per vincere vale tutto, o quesi. L'importante è non farsi scoprire se si prova a farlo con mezzi proprio non ortodossi, come invitare i propri raccattapalle a perdere tempo. Com'è successo effettivamente e come la FIGC, attraverso i suoi osservatori sul campo ha notato e registrato tutto. Fino alla multa rifilata alla società giallorossa.
Raccattapalle perditempo
E' stata la decisione del Giudice Sportivo sull'ultima giornata, in cui spicca proprio la multa alla Roma soprattutto per la motivazione della stessa. "Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. ROMA a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle rallentato, negli ultimi dieci minuti della gara, la regolare ripresa del giuoco"

5 mila euro all'Atalanta
Dunque, una condotta anti sportiva con un risultato in bilico e il ritorno della Lazio nel finale di partita alla ricerca del disperato pareggio. Una decisione che anticipa altre ammende ma per altri motivi (lancio di oggetti) rifilate all'Atalanta e al Napoli. Ecco le altre decisioni del Giudice Sportivo sull'ultima giornata: per l'Atalanta "€ 5.000,00 per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, ripetutamente lanciato oggetti presumibilmente in plastica nonché una bottiglietta in plastica semi-piena nel settore occupato dalla tifoseria locale, senza colpire alcuno; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.
15 mila euro al Napoli
Per il Napoli il Giudice ha deciso di dare «€ 15.000,00 per avere suoi sostenitori lanciato nel settore occupato dalla tifoseria avversaria: un bengala, al 33° del primo tempo, nonché diverse bottigliette di plastica vuote, al 48° del secondo tempo; recidiva; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza».