Perché Vitor Hugo mette le mani addosso all’arbitro ma non è nemmeno ammonito

Perché Paquetà è stato espulso e poi squalificato per 3 giornate mentre Vitor Hugo della Fiorentina non è stato nemmeno ammonito? E' la domanda polemica che molti tifosi del Milan si sono posti quando hanno visto cosa è accaduto sabato sera al Franchi, durante la sfida di campionato vinta dai rossoneri contro la Fiorentina. Una situazione per certi versi simile a quella che vide protagonista l'ex Flamengo contro il Bologna e per la quale il brasiliano era stato allontanato dal campo e poi punito dal giudice sportivo perché nella concitazione delle proteste dette una manata sul braccio dell'arbitro.
Il contatto tra Vitor Hugo e Borini
L'episodio accade verso la fine del match e vede protagonista il difensore dei viola e Borini: nel contrasto ad avere la peggio è l'esterno milanista nonostante una leggera spinta all'avversario. Ed è in questo frangente che si verifica il fatto oggetto della contestazione in Rete nei confronti del direttore di gara. Vitor Hugo mette le mani addosso all'arbitro Mariani e lo spinge lontano, un gesto inusuale rispetto a quanto previsto dal regolamento e per il quale non ha ricevuto alcun provvedimento disciplinare.
Il difensore mette le mani addosso all'arbitro ma non è sanzionato. Perché?
Cosa era successo? Il direttore di gara aveva fischiato la punizione in favore del Milan a causa di un fallo subito da Borini (sanguinante dopo il colpo subito) e la spiegazione plausibile è che Hugo stesse spiegando la dinamica del contatto avvenuto a causa della spinta di un calciatore rossonero. Per questa ragione, venendo meno i presupposti della ‘volontaria aggressività' o dell'atteggiamento ‘gravemente irriguardoso', Mariani non avrebbe adottato alcuna sanzione.
Cosa dice il regolamento sul contatto fisico con l'arbitro
Cosa dice il regolamento a proposito del contatto fisico con il direttore di gara. Sono due gli articoli – 11 bis e 19 – di riferimento con altrettante sanzioni di differente gravità rispetto ai casi di condotta violenta e condotta gravemente irriguardosa.
- Articolo 11 bis Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara.
- Articolo 19: sanzione di quattro giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza con un contatto fisico.