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Giudice Sportivo: Curva della Lazio chiusa 2 turni, 65 mila euro di multa

Il Giudice Sportivo punisce la Lazio per gli ululati razzisti nei confronti di Koulibaly e i cori contro i napoletani. Chiuso per una giornata anche il settore Distinti dell’Olimpico.
A cura di Maurizio De Santis
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Due turni senza la Curva Nord (per una precedente squalifica, che non era scattata a causa della sospensiva, e un secondo per i fatti di mercoledì sera), una giornata di squalifica al settore Distinti dell'Olimpico e 50mila euro di ammenda alla Lazio per i cori contro Koulibaly (più altri 15mila per le espressioni irriguardose nei confronti dei tifosi partenopei). E' questa la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al club capitolino dopo gli ululati razzisti e i cori discriminatori dei tifosi biancocelesti contro Koulibaly e i napoletani. La sospensione dell'arbitro Irrati – che aveva fermato il match per circa cinque minuti – non ha avrebbe avuto un peso ai fini della punizione comminata, la portata del provvedimento sarebbe rimasta la stessa anche senza interruzioni all'incontro.

Il referto arbitrale di Irrati

Letto il referto arbitrale nel quale, tra l’altro, si attesta che “al minuto 22 e 10 secondi del secondo tempo interrompevo momentaneamente la gara richiamando tutti i calciatori nel cerchio di centrocampo poiché dalla Curva Nord occupata dai tifosi della Lazio provenivano cori razzisti nei confronti del calciatore n. 26 del Napoli Koulibaly Kalidou fin dal 1° del secondo tempo, infatti ogni volta che il calciatore di colore n. 26 del Napoli giocava il pallone dalla Curva Nord occupata dai tifosi della Lazio venivano indirizzati alla sua persona urla del tipo: – buuuh – a scopo inequivocabilmente razzista. Al 17° del secondo tempo comunicavo al Quarto Ufficiale di gara Posado Fabrizio di comunicare al Responsabile dell’Ordine Pubblico, ai delegati di Lega ed ai componenti della Procura di attivarsi per procedere con l’annuncio dello speaker al fine di far cessare i cori razzisti. Nonostante la nostra richiesta l’annuncio non veniva effettuato e così al 22° del secondo tempo, visto che i cori continuavano, decidevo di sospendere momentaneamente la gara.

Durante la sospensione di 3 minuti e 40 secondi veniva effettuato l’annuncio dello speaker. Prima di far riprendere la gara avvisavo il Responsabile dell’Ordine Pubblico che avrei ripreso il gioco e che da quel minuto alla fine della gara avrei atteso sue indicazioni in ordine alla eventuale sospensione definitiva della gara. Al minuto 24 e 50 secondi riprendevo il gioco con una mia rimessa e da quel punto fino a fine partita, tramite il Quarto Ufficiale di gara, ricevevo l’indicazione dal Responsabile dell’Ordine Pubblico di far proseguire la gara nonostante in alcune occasioni i cori fossero proseguiti”; letta inoltre la relazione dei collaboratori della Procura federale relativa alla gara in oggetto nella quale, tra l’altro, si attesta che:“ al 5’ e al 16’ del primo tempo circa 4.000 tifosi della Lazio occupanti i settori “Curva Nord”, “Distinti Tevere” e “Distinti Monte Mario” lato nord intonavano – bu bu – quando il calciatore del Napoli Koulibaly era in possesso di palla.

Tale comportamento veniva ripetuto dagli stessi settori e all’incirca dallo stesso numero di persone al 17’ e 22’ del secondo tempo. In tale ultima occasione l’Arbitro sospendeva l’incontro radunando i calciatori al centro del campo. Dopo la diffusione dell’annuncio e un’interruzione di circa 3’ e 40” l’incontro riprendeva. Da quel momento, nonostante l’annuncio fosse stato ripetuto altre tre volte, i – bu bu – venivano nuovamente ripetuti ogni qualvolta che il calciatore Koulibaly entrava in possesso di palla. Si precisa che i settori interessati, secondo i dati forniti dall’Ordine Pubblico erano complessivamente occupati da 5.145 spettatori”.

La decisione del Giudice Sportivo

Ritenuto che tale becera condotta della tifoseria bianco-celeste integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento espressivo di discriminazione per origine di razza”, rilevante agli effetti sanzionatori per la sua “dimensione” e “reale percettibilità”; considerato che la società Lazio deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva della deprecabile condotta dei propri sostenitori e che per identica violazione era stata disposta la sospensione condizionale dell’esecuzione della relativa sanzione (gara Lazio-Genoa CU n. 149 del 10 febbraio 2015);

visti gli art. 11 nn 1 e 3, 18 comma 1 lett. e) e 16 n. 3 CGS si delibera di sanzionare la Soc. Lazio con l’ammenda di euro 50.000,00 e con obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Nord”, “Distinti Tevere Lato Nord” e “Distinti Monte Mario Lato Nord” privi di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione inflitta in occasione della gara Lazio-Genoa del 9 febbraio 2015 (CU 149 del 10 febbraio 2015), per mancata decorrenza dell’annuale “periodo di prova”.

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