Cori discriminatori: chiuse ‘con sospensiva’ le curve di Inter, Milan, Roma e Torino

Non sono rimasti inascoltati i cori discriminatori cantati in molte curve nell'ultima giornata di Serie A. Il giudice sportivo Tosel a tal proposito ha utilizzato la mano pesante sentenziando la chiusura "sospensiva" delle curve di Inter, Milan, Roma e Torino. Alla luce delle ultime modifiche della norma sulla discriminazione territoriale, la pena ora sarà sospesa per un anno ma diventerà immediatamente effettiva in caso di reiterazione delle stesse violazioni delle regole. Multe di 50mila euro per la Juventus, il Napoli e la Roma per lancio di oggetti in campo da parte dei propri tifosi
Ecco il comunicato:
Le dettagliate relazioni dei Collaboratori della Procura federale documentano – si legge nel comunicato – senza la necessità di ulteriore approfondimento, che nelle circostanze segnalate gruppi di sostenitori delle soc. Roma, Milan, Torino ed Inter hanno intonato cori che, sia pure con marginali variazioni, sono connotati sia da un’evidente intenzionalità discriminatoria sia da quella rilevante “dimensione e percepibilità” che la norma di riferimento (art. 11 n. 3 CGS, novellato dal provvedimento del Consiglio federale di cui al CU N. 84/A del 16/10/2013) pone quale condizione della sanzionabilità di ogni manifestazione discriminatoria (territoriale ovvero di altra natura).
Di tale deprecabile comportamento dei propri sostenitori le Soc. Roma, Milan, Torino ed Inter devono rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, nella misura indicata, quale minimo edittale, con una sorta di automatismo sanzionatorio, dal già citato art. 11 n. 3 CGS, con la precisazione che per la Soc. Torino trattasi di “prima violazione”, mentre per le altre società trattasi di violazione successiva alla prima (cfr. CU n. 220 del 20/5/2013, n. 42 del 17/9/2013 e n. 47 del 23/9/2013; con riferimento per la Soc. Roma a quanto disposto dall’art. 21 n. 2 CGS in tema di recidiva).
Questo Giudice ritiene equo predisporre, nei confronti delle società sopra indicate, la sospensione dell’esecuzione delle sanzioni alle condizione di cui all’art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita alle Forze dell’ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione.
Per quanto attiene, infine, ai cori riferiti ai sostenitori delle Soc. Napoli e Soc. Udinese, questo giudice ritiene che debbano essere considerati “soltanto” dei beceri insulti, privi di quella specifica connotazione discriminatoria rilevante ex art. 11 CGS.
P.Q.M.
Visti gli artt. 11, n. 3, 18, n. 1 lettera e) e 16, n. 2bis CGS,
delibera di sanzionare la Soc. ROMA con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. MILAN con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello della Curva Sud” privi di spettatori;
delibera di sanzionare la Soc. INTERNAZIONALE con l’ammenda di € 50.000 e l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Secondo Anello Verde ” privi di spettatori (in assenza di precisi criteri normativi in tema di manifestazioni discriminatorie da parte di tifoserie “in trasferta” è equo far riferimento al settore dello stadio in precedenza destinatario di analoga sanzione);
delibera di sanzionare la Soc. TORINO con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Primavera” privo di spettatori;
Dispone che l’esecuzione di tali sanzioni sia sospesa per anni uno con l’avvertenza che, nel caso di specifica recidività nell’ambito di tale periodo, la sospensione verrà revocata e la sanzione si aggiungerà a quella deliberata per la nuova violazione.