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Bargiggia jr, confermate 10 giornate di stop per insulti razzisti

Il figlio del giornalista Paolo Bargiggia dopo aver ricevuto la lunghissima squalifica ha presentato ricorso. La Corte Sportiva d’Appello ha respinto il ricorso e ha svelato l’espressione offensiva che ha prodotto il lungo stop: “Che vuoi negro di m…., ridammi i marò”.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Luca Bargiggia (da Twitter)
Luca Bargiggia (da Twitter)

Mauro De Angelis, Giudice Sportivo della Serie D, qualche settimana ha utilizzato la mano pesante e ha squalificato per ben dieci giornate il calciatore Luca Bargiggia, figlio del giornalista Paolo. Luca, centrocampista in forza alla Clodiense (club veneto della città di Chioggia, in provincia di Venezia), ha avuto a suo tempo un diverbio piuttosto "acceso" con un avversario del Castelfranco, il centrocampista italiano di origini marocchine Hamza Oubakent. Nel comunicato ufficiale del Giudice Sportivo si leggeva che Bargiggia avrebbe "rivolto al calciatore avversario espressione comportante offesa e denigrazione per motivi di colore ed origine etnica", e per questo gli è stata comminata una sanzione pesantissima.

Quelle offese avrebbero generato anche le reazioni dello stesso Oubakent prima e di Luca Cordisco poi: entrambi i calciatori del Castelfranco hanno poi incassato rispettivamente tre e due giornate di squalifica. Oubakent, si legge nella nota, "per avere, in reazione a comportamento offensivo di un calciatore avversario, afferrato per il collo il medesimo spintonandolo", mentre per quanto riguarda Cordisco "per avere, nel corso della colluttazione tra i due calciatori, spintonato uno dei due facendolo arretrare di circa un metro".

Luca Bargiggia, che dopo quella squalifica ha praticamente chiuso in anticipo la sua stagione, ha deciso di fare ricorso contro la lunghissima sanzione. La Corte Sportiva d'Appello non ha tolto nemmeno un turno a Bargiggia ed ha svelato anche, nelle motiviazioni, la frase incriminata che ha prodotto la maxi-squalifica:

Va precisato in punto di fatto che l’espressione sanzionata, testualmente riprodotta nel rapporto del Direttore di gara, così recita: “che c…. vuoi negro di m…., ridammi i marò”, e che, sempre secondo la refertazione arbitrale, “da questa frase ne scaturiva una mischia” fra i calciatori delle due società. La circostanza che alle parole offensive sia stato soggiunto “ridammi i marò” non attenua la valenza denigratoria della precedente espressione, anche perché l’evidente richiesta di “restituzione” alla propria persona (“ridammi”) è del tutto priva di senso logico: la sanzione va dunque confermata, tenuto anche conto del comportamento processuale del calciatore che, in occasione della riunione, in risposta a specifica domanda, ha negato di aver pronunciato la frase 3 discriminatoria refertata, ponendo in essere un inaccettabile tentativo di contrastare la valenza probatoria del rapporto.

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