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Sassuolo, nuovo ricorso verso lo 0-3 a tavolino contro il Pescara

I neroverdi non mollano e dopo il primo ricorso respinto stavolta si rivolgono al CONI per riottenere i tre punti conquistati sul campo contro gli abruzzesi.
A cura di Giuseppe Cozzolino
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Il Sassuolo non molla: la società emiliana ha deciso di presentare ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport per ribaltare la sentenza della Corte Sportiva d'Appello Nazionale riguardo l'ormai famosa gara contro il Pescara. L'esito è noto a tutti: sul campo, il Sassuolo si è imposto per 2-1 con reti di Defrel e Berardi (che proprio in quella partita si è infortunato), mentre per gli abruzzesi era andato a segno Manaj.

Ma il Giudice Sportivo ribaltò il risultato assegnando lo 0-3 al Pescara, che tutt'ora ha vinto solo questa partita in stagione. La motivazione è stata l'ingresso in campo per venti minuti di Antonino Ragusa, acquistato poco prima dal Cesena: secondo la Federazione, il calciatore non era stato inserito nell'elenco della rosa di 25 elementi utilizzabile in campionato, mentre il Sassuolo sostiene di aver mandato una mail il giorno prima nei termini prestabiliti. Una questione complessa: il Pescara non ha fatto ricorso, ma l'errore è venuto fuori in Federazione.

I neroverdi avevano presentato subito ricorso, ma era stato rigettato e lo 0-3 confermato, con tanto di specifica sulla posizione di Antonino Ragusa: "l'inserimento di tale nominativo nell'elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo Pec entro le ore 12 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale", si leggeva nella motivazione della sentenza del Giudice Sportivo. Ma adesso il Sassuolo ha deciso di presentare un nuovo ricorso, nella speranza di riconquistare i tre punti ottenuti sul campo.

Il comunicato CONI. Il Collegio di Garanzia dello Sport ha ricevuto un ricorso presentato dall'U.S. Sassuolo Calcio S.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) e la Società Delfino Pescara 1936 S.p.a. per l'impugnazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale presso la FIGC, di cui al C.U. n. 030/CSA del 18 ottobre 2016, di rigetto del reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, pubblicata con C.U. n. 24 del 30 agosto u.s., che ha irrogato, in capo alla società ricorrente , ex art. 17, comma 5, lett. a), del Codice della Giustizia Sportiva FIGC, la sanzione della perdita della gara Sassuolo-Pescara, disputatasi il 28 agosto, con il risultato di 0-3 in favore del Pescara, per l'asserita non osservanza di quanto previsto dalla vigente normativa federale (C.U. n. 83/A del 20/11/2014), che impone, ai fini della utilizzabilità di un calciatore, l’inserimento del calciatore medesimo nell’ambito della cosiddetta “lista dei 25”, da comunicarsi alla Lega, a mezzo pec, entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara.

La Società ricorrente chiede al Collegio di Garanzia, in accoglimento del presente ricorso, di annullare le decisioni impugnate e, per l'effetto, di ripristinare il risultato di 2-1 (a proprio favore) maturato sul campo; in via subordinata, di annullare le decisioni impugnate, rinviando il procedimento al nuovo esame di merito alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale FIGC, con indicazione del corretto principio da applicare, nel senso descritto in motivazione.

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