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Covid 19

Partite rinviate: come funziona il rimborso del biglietto

Cosa succede al biglietto quando una partita viene rinviata per causa di forze maggiori come in questo caso dove l’emergenza Coronavirus sta imponendo lo stop al calcio? Il tifoso ha diritto al rimborso? Quali sono le procedure da seguire? Tutto ciò che si deve sapere per non restare con il biglietto in mano e aver speso i propri soldi invano.
A cura di Alessio Pediglieri
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Davanti alla concreta possibilità di un rinvio di altre partite di Serie A, l'attenzione si concentra anche sul disagio che un tifoso subisce nello specifico caso. L'obbligo di non poter accedere ad un evento che ha pagato in anticipo con l'acquisto del biglietto, il rischio di dover riorganizzarsi per altre date, la concreta possibilità di non riuscire ad assistervi comunque. Tutti problemi secondari rispetto alla situazione generale d'emergenza prodotta dal diffondersi della pandemia da Coronavirus, ma pur sempre quasiti che spesso non trovano risposta o generano confusione.

Dunque, ecco il ‘vademecum' che il tifoso deve seguire per chiedere l'eventuale rimborso, in caso di una partita di calcio rinviata per motivi esterni, non addebitabili alle squadre di calcio o alla mancanza di organizzazione di Lega e Federcalcio.

La gara viene rinviata per causa di forze maggiori: cosa succede al mio biglietto?

  • La paura di vedere sfumare diverse decine di euro (e in alcuni casi centinaia se si è scelto un posto più costoso) è reale davanti ad un rinvio di una partita di calcio. Molti credono che sia automatico il rimborso o il riutilizzo dello stesso tagliando, non avendo il tifoso in questione, alcuna colpa per non poter accedere allo stadio in cui si disputa il match. Ma non è sempre così automatico perché quando un tifoso acquista un tagliando, accetta per intero anche la disciplina che regola la fruizione dello spettacolo calcistico e le condizioni generali di contratto.
    Tutti aspetti che si presumono conosciute dal tifoso che acquista il biglietto e pertanto stipula, con la società che organizza la partita, un contratto. La situazione, dunque, può variare in base alle decisioni interne di ogni club, all'interno del consentito dalle norme federali: di solito, le società ospitanti hanno consentito ai possessori di biglietto per la gara rinviata di accedere con il medesimo alla gara nella sua nuova data.

Se per la nuova data non posso/voglio andare allo stadio, come chiedo il rimborso?

  • La possibilità di ottenere un rimborso dell'intero costo del biglietto è un po' più complicata ma è una evenienza verosimile. Avendo la nuova data della partita, c'è anche la possibilità che una persona – munita di regolare biglietto – non possa parteciparvi per i più svariati motivi. In questo caso, entrano in gioco le condizioni generali, che a volte possono anche escludere tale possibilità.
    In ogni caso, dunque, bisogna fare riferimento ai regolamenti dei singoli club, per leggerne i regolamenti che disciplinano la normativa e che a volte non prevedono questa pratica. Già in passato è accaduto, allarmando i vari comitati per i consumatori che hanno definito tale clausola, vessatoria per i diritti del consumatore-spettatore.

Posso appellarmi alle regole del Codice Civile?

  • E' un'altra possibilità che il tifoso può seguire anche se è molto più complessa, delicata e che rischia il protrarsi del contenzioso in tempi molto più lunghi e iter che potrebbero anche prevedere le aule di un tribunale (con conseguenti spese e quant'altro). E' una strada che si può percorrere solamente in assenza di condizioni generali, una situazione disciplinare che oggi è difficile ritrovare perché tutte le società sono giò corse da tempo ai ripari inserendo clausole specifiche all'interno dei propri regolamenti. Per ottenere il rimborso del biglietto, si potrebbe utilizzare la disciplina generale dell’impossibilità sopravvenuta nell’adempimento delle obbligazioni. Il tutto è specificato nel Codice Civile (art. 1256 e ss).
    Il rimborso avviene se "l’adempimento della prestazione" (la gara) sia temporaneamente impossibile, per cause non imputabili al "debitore" (il club che ospita la partita), per un "periodo sufficiente mente lungo" tanto che si ritenere che il tifoso in questione (nel codice civile definito più genericamente "creditore") abbia perso interesse a ricevere la "prestazione". Solamente inquesto caso "si estingue l’obbligazione" da parte del club, si legge nel Codice Civile, con conseguente rimborso del costo totale del biglietto.
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