Giudice Sportivo, squalifica di due turni a Koulibaly. Curva Brescia chiusa con sospensiva
Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla quinta giornata della Serie A 2019/2020. Mano pesante con Kalidou Koulibaly del Napoli che dovrà saltare le prossime due gare degli azzurri contro Brescia e Torino per, secondo quanto si legge nel referto, "avere al 43° del secondo tempo, assumendo un atteggiamento irriguardoso, nei conforti del Direttore di gara un'espressione gravemente ingiuriosa reiterando tale comprato mentre usciva dal terreno di giuoco dopo la conseguenziale espulsione". Per il difensore senegalese anche una multa di 10mila euro. Saranno squalificati per il prossimo turno Pepe Reina del Milan e Jeison Murillo della Sampdoria ma per il portiere spagnolo c'è anche un multa da 5mila euro. Rodrigo De Paul dovrà scontare la sua ultima giornata lontano dal campo.
Cori razzisti a Pjanic: curva Brescia chiusa un turno con sospensiva
In merito alla vicenda dei cori razzisti rivolti a Miralem Pjanic nella gara di martedì sera a Brescia il Giudice Sportivo ha deciso la chiusura del settore denominato "curva Nord" per un turno ma la pena è sospesa (in caso di nuovo episodio scatterebbe automatico lo stop per due gare) perché si tratta della prima volta per i sostenitori della squadra lombarda. Nelle motivazioni si legge:
Il Giudice sportivo, letta la relazione dei collaboratori della Procura federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che i sostenitori della società Brescia, assiepati nel settore “Curva Nord” si rendevano responsabili, al 17° del secondo tempo e al termine della gara durante l’intervista di rito, in percentuale ampiamente significativa (90%) rispetto agli occupanti (circa 4.700), di cori contro il calciatore della Juventus Pjanic, ritenuti di discriminazione razziale dai medesimi collaboratori della Procura; considerato che in base alla relazione suddetta emergono comportamenti rilevanti per dimensione e percezione reale, a norma dell’art. 28 comma 4 CGS, ai fini della punibilità degli stessi; considerato che, nondimeno, sussistono le condizioni per la concessione del beneficio di cui all’art. 28 comma 7 CGS; delibera di sanzionare la Soc. BRESCIA con l’obbligo di disputare una gara con il settore denominato “Curva Nord” privo di spettatori, disponendo che l’esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l’avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella inflitta per la nuova violazione.