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Giudice Sportivo: curve chiuse allo JStadium dopo i cori anti Napoli

Un turno di squalifica per la Curva Nord, due per la Sud. Dopo i cori discriminanti contro il Napoli è venuta meno anche la condizionale.
A cura di Alessio Pediglieri
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Il Giudice Sportivo Gianpaolo Tosel ha deciso che la prossima partita di campionato che la Juventus affronterà in casa sarà priva di tifosi nelle due Curve, la Sud e la Nord. Questo è il provvedimento emesso oggi dopo che durante la partita contro il Napoli gran parte del pubblico ultrà ha ripetutamente cantato cori irriguardosi contro i tifosi partenopei rientrando in quello che il Giudice ha definito "rilevanti ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità”". E' stata revocata anche la sospensione che era stata posta a seguito della gara tra la Juventus e il Genoa, una sorta di ‘condizionale' che è venuta a decadere, obbligando i turni di squalifica a salire a due per quanto riguarda la Curva Sud.

Salta la ‘condizionale' – Ecco il dispositivo del Giudice sportivo: " (…)letta la relazione dei collaboratori della Procura federale in merito alla gara soc. Juventus – soc. Napoli del 10 novembre 2013 nella quale, tra l’altro, si attesta che prima dell’inizio della gara (ore 19.36, 19.50, 20.00 e 20.07) e durante la gara stessa (11°, 14° e 30° primo tempo; 31 e 34° secondo tempo) sostenitori della soc. Juventus, collocati nei settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord”, hanno intonato i cori “Lavali, lavali, lavali col fuoco, o Vesuvio lavali col fuoco – senti che puzza, scappano anche i cani, stanno arrivando i napoletani, o colerosi terremotati, voi con il sapone non vi siete mai lavati, Napoli m…. Napoli colera sei la vergogna dell’Italia intera – uccidete questi bastardi”; ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente, senza la necessità di ulteriori approfondimenti, gli estremi del “comportamento discriminatorio per origine territoriale” rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn 1 e 3 CGS) per “dimensione e percettibilità” come precisato dai tre collaboratori del Procura federale, postisi a centro-campo ed ai lati delle panchine aggiuntive; 
delibera
1) di sanzionare la soc. Juventus con l’ammenda di € 50.000,00 e con l’obbligo di disputare una gara con i settori denominati “Curva Sud” e “Curva Nord” privi di spettatori;
2) di disporre ex art. 16, n. 2 bis CGS la revoca della sospensione dell’esecuzione della sanzione deliberata con CU 66 del 28 ottobre 2013 in riferimento 
alla gara soc. Juventus – soc. Genoa del 27 ottobre 2013.

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