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Caf: tolti i 5 punti di penalizzazione al Parma, Calaiò squalificato fino al 31 dicembre

La Corte d’appello federale ribalta la sentenza di primo grado: il Parma non sarà penalizzato di 5 punti e per Calaiò ci sarà uno stop fino a fine anno oltre ad una ammenda. Inoltre, si legge nel comunicato della FIGC è stato respinto il ricorso di Zamparini e del Palermo. Decisioni che apriranno altri contenziosi.
A cura di Alessio Pediglieri
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Di certo, il più furioso sarà Maurizio Zamparini, il proprietario del Palermo che aveva già inveito sul calcio italiano e sui gangli a suo dire marci che avevano condotto a dare una sentenza inaccettabile con il Parma rimasto in Serie A e Calaiò squalificato pur avendo verificato l'esistenza di un illecito. Adesso, con l'ulteriore decisione da parte della Caf che ha ridimensionato le pene togliendo il -5 al Parma e con un ulteriore ‘sconto' alla squalifica del giocatore, probabilmente a Palermo voleranno stracci perché è stato respinto nel contempo anche il ricorso rosanero.

Il Parma, infatti, inizierà la prossima Serie A senza alcuna penalizzazione, mentre Emanuele Calaiò ha avuto una
qualifica "soft" fino al 31 dicembre 2018. Nulla, in confronto a quanto deciso in primo grado. E queste sono le attuali decisioni della Corte d'appello della Figc sul ricorso discusso in merito al caso degli sms dell'illecito sportivo consumato suicampi della serie B.

Il Tfn aveva comminato in primo grado una penalizzazione al club gialloblù di -5 punti per responsabilità oggettiva e due anni di squalifica all'attaccante Calaiò. Perché alla fine si era riscontrato un tentativo di illecito. Ma oggi la Caf ha riformulato la sentenza, ridimensionando tutto: al club emiliano arriverà soltanto una multa di 20mila euro e al giocatore uno stop fino al 31 dicembre e 30mila euro multa.

Il comunicato emesso dalla FIGC

La C.F.A.,, previa riunione dei procedimenti nn. 1, 2 e 3:
accoglie parzialmente i ricorsi del calc. Calaiò e della società Parma Calcio e, riqualificati i fatti ai sensi
dell’art. 1 bis C.G.S. ridetermina le sanzioni nei seguenti termini:
– squalifica sino al 31.12.2018 e ammenda di € 30.000,00 al calciatore Calaiò Emanuele;
– ammenda di € 20.000,00 alla società Parma Calcio 1913 S.r.l. di Parma.
Dispone restituirsi le tasse reclamo
Respinge il ricorso della società U.S. Città di Palermo S.p.A. di Palermo.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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