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Vittoria e Paternò maxi rissa e stangata: 59 giornate di squalifica

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia ha punito duramente i calciatori di Vittoria e Paternò per la maxi rissa scoppiata al rientro delle squadre nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo.
A cura di Maurizio De Santis
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Cinquantanove giornate di squalifica. Il verdetto del Giudice Sportivo del Comitato Regionale siciliano è stato durissimo, intervenuto a sanzionare il pomeriggio di violenza e ordinaria follia che ha travolto il derby siciliano tra Vittoria e Partenò, in calendario domenica scorsa per il girone B d'Eccellenza. Tretansei turni di stop per i tesserati degli uni e ventitre degli altri; ammenda di seicento euro comminate ai club, 0-3 a tavolino inflitto a entrambe. E' la punizione a corredo dellamaxi rissa che ha coinvolto i calciatori nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. La testimonianza di quei momenti è tutta in un video pubblicato dal reporter isolano Franco Assenza sulla propria pagina Facebook: immagini filmate dalle telecamere a circuito chiuso piazzate all'interno del tunnel che conduce dal campo alla pancia dello stadio, fino agli spogliatoi. Immagini che raccontano di calci, pugni, spintoni volati tra due squadre che se le sono date di santa ragione al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco.

Un calciatore del Paternò, colpito duramente, resta a terra dolorante: trasportato all'ospedale, dopo aver svolto controlli ed esami, gli verranno diagnosticati qualche costola incrinata e uno pneumotorace. La situazione è degenerata a tal punto che il direttore di gara, dopo pochi minuti, nonostante abbia estratto cartellini gialli e rossi per censurare la condotta di gioco scorretta, interventi ‘spaccagambe' è stato costretto a sospendere il match (col Paternò in vantaggio per 1-0) per sopraggiunto limite di espulsioni.

Il comunicato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Sicilia. Con reclamo ritualmente proposto la Società Paternò 1908, "adducendo la irregolarità dello svolgimento della gara in questione", chiede che venga assegnata gara perduta alla Società Città di Vittoria quale responsabile dell'aggressione unilaterale subita dai propri calciatori e collaboratori da parte di tesserati e persone riconducibili alla Società avversaria, aggressioni che hanno costretto due di essi, feriti, a ricorrere a cure mediche; evidenzia, la reclamante, che i propri calciatori non sono stati protagonisti di alcuna rissa ma si sono in effetti solo difesi dall'aggressione proditoria e violenta subita.

Esaminati gli atti ufficiali e ricordato che i procedimenti presso questo Organo di Giustizia si svolgono esclusivamente sulla base di essi, ciò ai sensi dell'art. 29, punto 2, del C.G.S., e che gli stessi hanno valenza privilegiata di prova in riferimento alla gara, si rileva che:
Alla fine del primo tempo di gara, rientrando negli spogliatoi, l'arbitro assisteva ad una mega rissa che coinvolgeva calciatori titolari e di riserva di entrambe le Società con i calciatori Esposito Vincenzo (Città di Vittoria) e Tornatore Vincenzo (Paternò 1908) che si scambiano spintoni, calci e pugni; partecipavano alla rissa, a dare manforte all'Esposito, i calciatori Commendatore Luca, Santarpia Alessandro, Guglielmino Simone e Crisafulli Marco (Città di Vittoria) i quali si scagliavano sul Tornatore con calci e pugni facendolo cadere a terra e continuando a colpirlo con calci.

A questo punto intervenivano i calciatori Genoese Daniele, Cannavò Giuseppe Agatino, Lo Verde Giuseppe e Isaia Alfio (Paternò 1908) che spintonavano e colpivano con calci, schiaffi e pugni gli avversari; in difesa del Tornatore interveniva anche una persona riconducibile alla Società Paternò 1908 che veniva più volte colpito al volto dal già citato Esposito; alla rissa partecipavano anche il calciatore Scariolo Christian (Paternò 1908) che colpiva con pugni i calciatori Schifino Alex Patrick e Sgambato Pasquale (Città di Vittoria) i quali reagivano nei confronti dell'avversario. Solo l'intervento delle Forze dell'Ordine poneva termine alla rissa.

Rientrato nel proprio spogliatoio, l'arbitro decideva di sospendere definitivamente la gara considerato che l'espulsione dei calciatori colpevoli di quanto sopra esposto, avrebbe determinato per le due Società la presenza in campo di calciatori in numero inferiore a quello minimo prescritto per la prosecuzione della gara. Decisa la sospensione della gara, l'arbitro subiva il reiterato contegno irriguardoso da parte del dirigente non iscritto in distinta della Società Città di Vittoria, sig. Barravecchia Salvatore, il quale gli intimava di riprendere la gara stessa.

Per quanto sopra, sancita la responsabilità delle Società Città di Vittoria e Paternò 1908, responsabili della sospensione definitiva della gara per effetto di quanto ascrivibile ai propri calciatori; dato atto che i provvedimenti disciplinari adottati a carico dei tesserati sono pubblicati in altra parte del presente C.U.; Visto l'art. 17, commi 1 e 2, del C.G.S.; Si delibera: di respingere il reclamo proposto dalla Società Paternò 1908, addebitando alla stessa la relativa tassa; di infliggere alle Società Città di Vittoria e Paternò 1908 la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 e l'ammenda di Euro 600,00.

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