31 CONDIVISIONI
video suggerito
video suggerito

Irregolarità di tesseramento: Sassuolo-Pescara 0-3 a tavolino

Antonino Ragusa, ingaggiato di recente dagli emiliani, non è stato inserito nella lista dei 25 consegnata in Lega. E’ questa la ragione alla base della decisione del Giudice Sportivo: cancellato il 2-1 maturato sul campo, i neroverdi faranno ricorso.
A cura di Maurizio De Santis
31 CONDIVISIONI

La prima vittoria in Serie A del Pescara arriva a tavolino. Dopo aver accarezzato il sogno di bagnare il debutto con un successo contro il Napoli (2-2, con rimonta e colpo sfiorato degli azzurri) la squadra di Oddo vede ribaltato il verdetto del campo maturato nella trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Una irregolarità di tesseramento di un calciatore nero-verde, Antonino Ragusa, sottrarrà i 3 punti alla formazione di Di Francesco e la scalzerà – di fatto –  dalla vetta del torneo (da 6 il bottino di punti calerà a 3) mentre spingerà un po' più in alto (da 1 a 4 punti) gli abruzzesi.

Immagine

Cosa è successo? Galeotta fu la decisione di far giocare al 26enne centrocampista messinese, prelevato dal Cesena, gli ultimi venti minuti della gara disputata al ‘Mapei Stadium'. Il Giudice Sportivo, pur senza aver ricevuto reclami da parte del Pescara, modifica l'esito del risultato per un cavillo burocratico: la Lega non ha ricevuto la notifica dell'inserimento in lista del calciatore rilevato dai romagnoli nei giorni scorsi e tesserato dopo la consegna ufficiale della rosa. Per ovviare a questa situazione ed evitare spiacevoli inconvenienti, in base al regolamento, è previsto il club interessato spedisca in Lega calcio una Pec (un messaggio di posta certificata) che annoveri la sostituzione effettuata nell'elenco precedentemente consegnati.

Il comunicato del Giudice Sportivo: Sassuolo-Pescara 0-3 a tavolino

Letti gli atti relativi alla gara soc. Sassuolo e soc. Pescara; rilevato che la soc. Sassuolo ha utilizzato in campo (dal 65° al termine della gara) il calciatore Ragusa Antonino, tesserato in data 26 agosto 2016, il cui nominativo era stato inserito nella distinta di gara; considerato che l’inserimento di tale nominativo ‘nell’elenco di 25 calciatori non era stato trasmesso alla Lega a mezzo PEC entro le ore 12.00 del giorno precedente la gara, come tassativamente previsto dalla vigente normativa federale (CU 83/A del 20 novembre 2014), e che tale omissione comporta la sanzione della perdita della gara (ibidem n.9) ai sensi dell’art. 17, comma 5, lett. a) delibera di sanzionare la Soc. Sassuolo con la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3.

Il Sassuolo si giustifica dicendo di essere a posto e di aver regolarmente inviato il messaggio, dagli uffici della Lega invece hanno negato che la mail fosse arrivata. L'avvocaro del Sassuolo, il legale Mattia Grassani, alla Gazzetta ha spiegato la posizione della società nero-verde: "La normativa è complessa ed è stata modificata anche di recente – ha ammesso. La società ha immediatamente attivato ogni verifica tecnica per chiarire l'accaduto, poi valuterà il da farsi".

31 CONDIVISIONI
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views